Il Decreto Legislativo 81/2008, che impone di utilizzare dispositivi per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall’alto, è il segnale della sempre crescente attenzione in materia di sicurezza sul lavoro.
L’obbligo della Linea Vita per tutte le lavorazioni oltre i due metri di altezza, calcolati dal piano stabile, vale su tutto il territorio nazionale. Alcune regioni tuttavia impongono l’obbligo di presentare un progetto di impianto anticaduta permanente, eseguito da un tecnico abilitato, per poter ottenere oneri abilitativi quali concessioni edilizie o Scia.
Questo obbligo riguarda in particolare la Toscana, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, la Sicilia, la Provincia Autonoma di Trento, l’Umbria, il Veneto e la Campania, in pratica oltre la metà delle regioni italiane.
I progetti relativi agli interventi edilizi eseguiti in queste regioni, dalla costruzione di nuovi edifici, alle ristrutturazioni, ma anche l’installazione di impianti quali il fotovoltaico o il solare termico sulle coperture, devono prevedere nella documentazione presentata alla pubblica amministrazione per l’inizio dell’attività, idonee misure preventive e protettive che consentano l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
Vedremo quali sono le normative che regolano questo settore per ogni singola regione. In linea di massima però i documenti obbligatori sono:
- la planimetria dell’impianto anticaduta.
- una relazione descrittiva del progetto.
- la relazione del progettista con il calcolo dei fissaggi e la verifica di idoneità.
- schede tecniche e certificazioni dei vari componenti anticaduta e dei fissaggi.
- la dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza, a cura dell’installatore.
- la certificazione del produttore sulle caratteristiche dei materiali e dei componenti utilizzati.
La Linea Vita è un dispositivo anticaduta dall’alto che si uniforma alle normative UNI EN 795:2012 (requisiti per le prestazioni e i metodi di prova dei dispositivi di ancoraggio per ogni singolo utilizzatore) e UNI 111578:2015 (norma tecnica italiana per i dispositivi di ancoraggio permanente).
Di seguito le normative applicate dalle diverse regioni.
TOSCANA
Legge Regionale del 10 novembre 2014, n. 65
Decreto del Presidente della Giunta regionale del 18 dicembre 2013, n. 75/R
Legge Regionale del 23 dicembre 2003, n. 64
EMILIA ROMAGNA
Deliberazione Assemblea Legislativa del 17 dicembre 2013, n. 149
Legge Regionale del 18 luglio 2014, n. 17 – Art. 47
Deliberazione della Giunta Regionale del 15 giugno 2015, n. 699
FRIULI VENEZIA GIULIA
Legge Regionale del 16 ottobre 2015, n. 24
LIGURIA
Legge Regionale del 17 dicembre 2012 , n. 43
Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale del 15 febbraio 2010, n. 5
LOMBARDIA
Decreto Regione Lombardia del 14/01/2009, n. 119
Circolare Regionale del 23/01/2004, n. 4
MARCHE
Legge Regionale del 22 aprile 2014, n. 7
PIEMONTE
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 23 maggio 2016, n. 6/R
SICILIA
Assessorato della salute – Circolare 23 luglio 2013, n. 1304
Indicazioni per l’applicazione del Decreto dell’Assessorato regionale della salute del 5 settembre 2012
Assessorato della salute – Decreto del 5 settembre 2012, n. 1754
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
P.A. Trento – Decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2008, n. 7-114/- Leg.
P.A. Trento – Legge Provinciale 9 febbraio 2007, n. 3
UMBRIA
Regolamento Regionale del 5 dicembre 2014, n.5
Legge Regionale del 17 Settembre 2013, n.16
Regione Umbria – Deliberazione della Giunta Regionale del 28 ottobre 2011, n. 1284
VENETO
Legge Regionale del 16 marzo 2015, n. 4 (BUR n. 27/2015)
Deliberazione della Giunta Regionale del 31 gennaio 2012, n. 97
ALLEGATO A alla Dgr n. 97 del 31 gennaio 2012
ALLEGATO B alla Dgr n. 97 del 31 gennaio 2012
Legge Regionale del 26 giugno 2008, n. 4
CAMPANIA
Legge Regionale del 27 febbraio 2007, n. 3 – “Disciplina dei Lavori Pubblici, dei Servizi e delle Forniture in Campania”